IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il territorio delle unita' sanitarie locali e' articolato in distretti. 2. Nell'ambito delle piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie locali, fissate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 convertito, con modifiche, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, sono istituiti posti di dirigente sanitario, profilo professionale: medici, per la direzione, a livello di ciascun distretto con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, dei servizi di assistenza sanitaria di base.