IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  territorio delle unita' sanitarie locali e' articolato in
distretti.
   2. Nell'ambito delle piante  organiche  provvisorie  delle  unita'
sanitarie  locali,  fissate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26
novembre 1981, n. 678  convertito,  con  modifiche,  nella  legge  26
gennaio  1982,  n.  12,  sono istituiti posti di dirigente sanitario,
profilo professionale: medici, per la direzione, a livello di ciascun
distretto con  popolazione  non  inferiore  a  15.000  abitanti,  dei
servizi di assistenza sanitaria di base.